UNA NUOVA LEGGE SUL VINO
Lo scorso agosto è entrata in vigore la cosiddetta nuova riforma europea OCM (Organizzazione Comune di Mercato) e che riguarda, come noto, il mondo del vino. Nonostante gli accesi dibattiti che questa riforma ha suscitato - in particolare da parte dei principali paesi produttori di vino dell'Europa come Italia, Francia e Spagna - la riforma è esecutiva e pertanto le leggi dei singoli paesi dovranno recepire la nuova direttiva adattando o modificando le leggi nazionali vigenti. Ovviamente anche l'Italia si dovrà adeguare a questa nuova riforma e pertanto si dovrà procedere con i relativi cambiamenti e adattamenti. Sono stati molti i punti stabiliti da questa riforma a suscitare perplessità nel mondo del vino, fra questi la possibilità di aggiungere zucchero al mosto e la produzione di vino dealcolizzato, cioè privato - per mezzo di apposite procedure - dell'alcol.
Una riforma che - nelle parole del Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali Luca Zaia - «non abbiamo condiviso, ma
ereditato» e che pertanto richiederà un adeguamento delle norme interne che
regolano il settore vitivinicolo ed enologico. Sono molti, nel mondo del vino
Italiano, a sostenere che l'Italia non ha fatto abbastanza, in sede comunitaria,
per fare valere le proprie ragioni e le proprie posizioni, contrariamente a
quello che invece è riuscita a fare la Francia, per esempio. Recriminazioni del
“giorno
dopo” a parte, la riforma OCM è stata varata e pertanto ora rimane solamente una
cosa da fare e alla quale non ci si potrà sottrarre - tranne che per alcuni
punti - cioè procedere con il suo recepimento. Per questo motivo, verso la fine
di settembre, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha
reso noto la proposta per la modifica della Legge n° 164 del 10 febbraio 1992 -
in breve, legge 164/1992 - la legge che è alla base e regolamenta il settore
vitivinicolo ed enologico in Italia.
L'obiettivo del Ministero è quello di fare approvare la proposta di legge entro sei mesi, periodo durante il quale si effettueranno gli opportuni incontri e confronti con gli operatori del settore e le associazioni di categoria. La Legge 164/1992 regolamenta il sistema di qualità italiano, cioè stabilisce, fra l'altro, i punti essenziali per la determinazione delle aree a Denominazione di Origine. Questa legge, che ha certamente contribuito a sviluppare e migliorare la qualità dei vini in Italia, è stata da sempre oggetto di critiche da parte di molti produttori. Sono molti a sostenere che, seppure definisca i criteri basilari della qualità secondo legge, in realtà consente interpretazioni piuttosto ampie con la conseguenza di “adattare” i requisiti alle diverse circostanze e produrre un vino perfettamente legale ma certamente lontano dal concetto di qualità oggettiva. Come dire fatta la legge, trovato l'inganno.
Si ricorderà, ancora oggi, la scelta di certi produttori che, vedendo i propri vini equiparati ad altri di evidente inferiorità qualitativa, ma appartenenti alla stessa categoria di qualità definita per legge, declassarono i loro vini a un livello di qualità legale inferiore. Molti produttori in passato decisero infatti di escludere i propri vini dalle categorie DOC (Denominazione d'Origine Controllata) e DOCG (Denominazione d'Origine Controllata e Garantita) e includerli nella più generica e, dal punto di vista legale, inferiore IGT (Indicazione Geografica Tipica). Addirittura, alcuni scelsero per i propri vini la definizione più bassa e generica del sistema di qualità italiano: Vino da Tavola. Difficile non essere d'accordo con questi produttori: a guardare i risultati che la legge consente di ottenere, è spesso imbarazzante confrontare alcuni vini che hanno titolo legale di appartenere a una certa denominazione con altri vini analoghi e appartenenti alla stessa denominazione.
Intendiamoci, questo non è un atteggiamento contrario e
disfattista contro l'Italia e la sua legge sul vino, è semplicemente una
constatazione dimostrata dai fatti. E va inoltre
detto
che in altri paesi le cose, in merito alla regolamentazione e alla produzione di
vino, sono certamente peggiori rispetto all'Italia: in certi paesi le leggi che
regolano la produzione di vino sono - nella migliore delle ipotesi - inutili,
permissive e vaghe. Questo però non significa che le cose non si possano
migliorare nel reale interesse della qualità, non da ultimo dei consumatori
(che, non dimentichiamolo, sono quelli che fanno realmente il mercato) anziché
favorire chiaramente gli interessi commerciali ed economici dei produttori e
delle corporazioni, interessi che sono certamente legittimi e comprensibili. Se
guardiamo oggi l'elenco dei vini e delle aree che hanno diritto alle
denominazioni di qualità (41 DOCG, 316 DOC, 120 IGT) molte di queste sono
piuttosto discutibili, facendo pensare a un riconoscimento determinato da
desolanti logiche politiche e speculative, piuttosto che basato sulla reale
qualità del territorio e dei suoi vini.
Che si debbano tutelare le tradizioni e le tipicità enologiche dell'Italia, su questo, siamo tutti d'accordo. Ogni regione, ogni più piccola zona di questo paese può vantare tradizioni e tipicità in fatto di vino e di produzioni agricole. Questo però non significa che ogni tradizione e ogni tipicità esprime implicitamente qualità. Anche perché la qualità - come la moralità e la legalità - è, prima di tutto, un presupposto coscientemente adottato da chi intende perseguirla, il risultato e la consapevolezza di una cultura. Una legge, di per sé, non potrà mai stabilire una reale qualità, ma può certamente definire i fattori fondamentali che devono essere rispettati per ottenerla. Nei prossimi mesi l'Italia dovrà adeguare la propria legge sul vino alla nuova riforma OCM e - come detto - è stata già rilasciata una proposta di modifica della legge. Siamo certi che il Ministero delle Politiche Agricole lavorerà nell'interesse per la tutela dell'Italia e dei suoi vini. Ma visto che ci sono, perché non rendere la legge e i vari disciplinari di produzione più concreti e meno vaghi, limitando le possibilità che i soliti quattro furbi usano per speculare sulle denominazioni a danno di tutti? Anche questo significa lavorare per la qualità, per la tutela delle tradizioni e della tipicità, concetti tanto cari agli italiani, spesso solo nelle parole e non nei fatti.
AGGIORNAMENTO DEL 19 NOVEMBRE 2009:
APPROVATO IL DDL SULL’AGRICOLTURA: SI ISTITUISCE LA TUTELA DEL “MADE IN ITALY”
È stato approvato il decreto legge del 25 settembre 2009 che contiene le
“disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee”.
I tre articoli chiave del decreto sono il 16, il 17-bis ed il 18: gli ultimi due
specifici rispettivamente per pesca e quote latte (nuove disposizioni in merito
alle trattenute, e ai successivi versamenti in modo da evitare di richiedere
agli allevatori il versamento mensile di somme che dovranno poi essere
restituite a luglio); il primo, invece, si presenta a tutela del made in Italy.
Inoltre, disciplina la regolamentazione dell’uso di indicazioni di vendita che
presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, sanzionando sia
l’uso indebito di tali indicazioni di vendita, sia eventuali segni o figure che
lasciano intendere come italiano un prodotto che non lo è.
Si aggiunga che è prevista l’introduzione, durante l’esame del Decreto al
Senato, di una disposizione (articolo 16, comma 8-bis) che consenta in
determinati casi, previa autorizzazione e in presenza di specifiche norme
regolamentari approvate dal Ministero, la “smarchiatura” di un prodotto a
denominazione d’origine, al fine di renderlo più competitivo sul mercato senza
arrecare danni all’immagine della denominazione protetta.
Il Ministro Zaia ha espresso soddisfazione per una normalizzazione che
finalmente sostiene gli operatori del settore primario e protegge l’identità
della produzione italiana.